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L’approvazione dell’emendamento avrebbe come effetto posiivo l’alleggerimento degli adempimenti burocratici per le micro imprese e avrebbe pochi risvolti negativi per l’Erario, dato il particolare sistema di compensazione Iva dedicato al settore. Nel regime speciale agricolo infatti, l’imposta incassata dalle cessione dei prodotti agricoli non viene interamente versata: una parte rimane nelle casse dell’impresa a titolo di compensazione della medesima imposta sostenuta per gli acquisti di beni e servizi inerenti l’attività. C’è però un risvolto negativo, o più precisamente una necessità, che riguarda la possibile qualificazione di “agricoltore attivo”, che serve per ottenere i più diffusi contributi comunitari. Per poter essere “agricoltore attivo”, il produttore deve possedere uno dei seguenti requisiti: pagamenti diretti percepiti nell’anno precedente inferiori a 5 mila euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate, 1.250 euro nelle altre zone; iscrizione Inps quale coltivatore diretto, Iap, colono o mezzadro; titolarità di partita Iva attiva in ambito agricolo, con dichiarazione annuale IVA o “spesometro”.
È evidente che in caso di produttore agricolo che percepisce contributi superiori alle soglie e non è iscritto all’Inps come Cd o Iap, l’unica possibilità – per non dover rinunciare ai contributi comunitari – è quella di rientrare in contabilità Iva, a prescindere o meno dall’approvazione dell’innalzamento della soglia per l’esonero
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